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testo in vigore dal: 14-11-2002
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante "Disposizioni concernenti
il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e
dell'usura", con particolare riferimento all'articolo 18, commi 1, lettera
a) e 2;
Visto l'articolo 18, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, il
quale stabilisce che, con decreto del "Ministro dell'interno di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato", sono
emanate le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto
disposto al comma 1, lettera a), dello stesso articolo in materia di
contributo per l'alimentazione del Fondo di solidarieta' per le vittime
delle richieste estorsive, determinato sui premi assicurativi raccolti nel
territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilita' civile diversi,
auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere
dal 1 gennaio 1990;
Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto
1999, n. 455;
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1959, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante nuove disposizioni
tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59" con particolare riferimento agli articoli 26, 56 e
seguenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107,
recante regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente
"Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita" e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente "Modifica
alla disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli Uffici
finanziari" e successive modificazioni e integrazioni
Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il parere n. 670/2002 del Consiglio di Stato - Sezione
consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 25 marzo
2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, effettuata con
nota n. 27-23/A-104 (3472), del 19 giugno 2002;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Applicazione del contributo
1. Le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29
ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, aumentate nella misura
percentuale di un punto, secondo quanto previsto all'articolo 18, comma 2,
della legge 23 febbraio 1999, n. 44, si applicano sui premi delle
assicurazioni, nei rami "incendio", "responsabilita' civile diversi",
"auto rischi diversi" e "furto", come riclassificati dall'articolo 2 e
dalla tabella A) allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175,
raccolti nel territorio dello Stato, relativamente ai contratti di
assicurazione stipulati o rinnovati a decorrere dal 1 gennaio 1990.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e'operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 18, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e'
riportato nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell'art.
18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo
di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura):
"Art. 18 (Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive).
-
1. E' istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di solidarieta'
per le vittime delle richieste estorsive.
Il Fondo e' alimentato da:
a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2, sui premi
assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio,
responsabilita' civile diversi,
auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere
dal 1 gennaio1990;
b) un contributo dello Stato determinato secondo modalita' individuate
dalla legge, nel limite massimo di lire 80 miliardi, iscritto nello stato
di previsione
dell'entrata, unita' previsionale di base 1.1.11.1, del bilancio di
previsione dello Stato per il 1998 e corrispondenti proiezioni per gli
anni 1999 e 2000;
c) una quota pari alla meta' dell'importo, per ciascun anno, delle somme
di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive
modificazioni, nonche' una quota pari ad un terzo dell'importo del
ricavato, per ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell'art.
2-undecies della suddetta legge
n. 575 del 1965, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti
in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965.
2. La misura percentuale prevista dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge
31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 1992, n. 172, puo' essere rideterminata, in relazione alle
esigenze del Fondo,
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sono emanate, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari
necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1, lettera a).".
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 agosto 1999, n. 455 (Regolamento recante norme concernenti
il Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, ai
sensi dell'art. 21 della legge 23 febbraio 1999, n. 44):
"Art. 4 (Individuazione del capitolo di spesa). - 1. I fondi di cui
all'art. 18, comma 1, della legge e di cui all'art. 14, comma 1, della
legge 7 marzo 1996, n. 108,
sono unificati in un fondo denominato "Fondo di solidarieta' per le
vittime delle richieste estorsive e dell'usura", costituito presso il
Ministero dell'interno.
2. Le somme che alimentano il Fondo di solidarieta' per le vittime delle
richieste estorsive ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge e quelle
che alimentano il Fondo di
solidarieta' per le vittime dell'usura ai sensi dell'art. 14, comma 11,
della legge 7 marzo 1996, n. 108, confluiscono nel Fondo di cui al comma 1
del presente
articolo e sono iscritte nel competente capitolo contenuto nell'unita'
previsionale di base 5.1.2.4 dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'interno, previa
riassegnazione, con uno o piu' decreti del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, per la parte versata nello
stato di previsione dell'entrata.
3. Le predette somme sono messe a disposizione della CONSAP con le
modalita' e i tempi che verranno determinati nella concessione prevista
dal successivo art. 5.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1959, n. 449, reca: "Testo unico delle leggi
sull'esercizio delle assicurazioni private".
- La legge 29 ottobre 1961, n. 1216, reca: "Nuove
disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private
e di contratti vitalizi".
- Si riporta il testo dell'art. 26, nonche' il testo
delle rubriche degli articoli 56, 57, 58, 59 e 60, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 26 (Riforma del Ministero delle finanze). - 1. In
attesa della costituzione del Ministero dell'economia e
delle finanze, e comunque entro il termine di diciotto mesi
dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, si provvede, anche in fasi successive, alla
trasformazione del Ministero delle finanze, alla
istituzione delle agenzie fiscali e all'ordinato
trasferimento delle funzioni e delle risorse, secondo le
disposizioni e con le modalita' stabilite dal capo II del
titolo V".
Art. 56 (Attribuzioni del Ministero delle finanze).
Art. 57 (Istituzione delle agenzie fiscali).
Art. 58 (Organizzazione del Ministero).
Art. 59 (Rapporti con le agenzie fiscali).
Art. 60 (Controlli sulle agenzie fiscali).".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
2001, n. 107, reca: "Regolamento di organizzazione del
Ministero delle finanze".
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, reca:
"Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di
assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla
vita".
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, reca:
"Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi
di cassa degli uffici finanziari".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
Note all'art. 1:
- Per l'argomento della legge 29 ottobre 1961, n. 1216,
si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 18, comma 2, della legge
23 febbraio 1999, n. 44, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 2 e dell'allegato A,
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 (per
l'argomento si veda nelle note alle premesse):
"Art. 2 (Oggetto). - 1. Il presente decreto disciplina
l'esercizio delle assicurazioni indicate nel punto A) della
tabella allegata. Esso si applica:
a) alle imprese aventi la sede legale nel territorio
della Repubblica, per l'attivita' da queste esercitata nel
predetto territorio e per quella esercitata in regime di
stabilimento o in regime di liberta' di prestazione di
servizi nel territorio di altri Stati membri o di Stati
terzi, nonche' per quella svolta in regime di liberta' di
prestazione di servizi nel territorio della Repubblica
attraverso sedi secondarie situate in altri Stati membri;
b) alle imprese aventi la sede legale in un altro
Stato membro, per l'attivita' da queste esercitata nel
territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di
liberta' di prestazione di servizi;
c) alle imprese aventi la sede legale in Stati terzi,
per l'attivita' da queste esercitata nel territorio della
Repubblica in regime di stabilimento.".
"Allegato A
CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI PER RAMO
1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali):
prestazioni forfettarie;
indennita' temporanee;
forme miste;
persone trasportate.
2. Malattia:
prestazioni forfettarie;
indennita' temporanee;
forme miste.
3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli
ferroviari):
ogni danno subito da:
veicoli terrestri automotori;
veicoli terrestri non automotori.
4. Corpi di veicoli ferroviari:
ogni danno subito da veicoli ferroviari.
5. Corpi di veicoli aerei:
ogni danno subito da veicoli aerei.
6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali:
ogni danno subito da:
veicoli fluviali;
veicoli lacustri;
veicoli marittimi.
7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni
altro bene):
ogni danno subito dalle merci trasportate o dai
bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di
trasporto.
8. Incendio ed elementi naturali:
ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi
nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da:
incendio;
esplosione;
tempesta;
elementi naturali diversi dalla tempesta;
energia nucleare;
cedimento del terreno.
9. Altri danni ai beni:
ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi
nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo,
nonche' da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso
da quelli compresi al n. 8.
10. R.C. autoveicoli terrestri:
ogni responsabilita' risultante dall'uso di
autoveicoli terrestri (compresa la responsabilita' del
vettore).
11. R.C. aeromobili:
ogni responsabilita' risultante dall'uso di veicoli
aerei (compresa la responsabilita' del vettore).
12. R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali:
ogni responsabilita' risultante dall'uso di veicoli
fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilita'
del vettore).
13. R.C. generale:
ogni responsabilita' diversa da quelle menzionate ai
numeri 10, 11 e 12.
14. Credito:
perdite patrimoniali derivanti da insolvenze;
credito all'esportazione;
vendita a rate;
credito ipotecario;
credito agricolo.
15. Cauzione:
cauzione diretta;
cauzione indiretta.
16. Perdite pecuniarie di vario genere:
rischi relativi all'occupazione;
insufficienza di entrate (generale);
intemperie;
perdite di utili;
persistenza di spese generali;
spese commerciali impreviste;
perdita di valore venale;
perdita di fitti o di redditi;
perdite commerciali indirette diverse da quelle
menzionate precedentemente;
perdite pecuniarie non commerciali;
altre perdite pecuniarie.
17. Tutela giudiziaria:
tutela giudiziaria.
18. Assistenza:
assistenza alle persone in difficolta' a seguito del
verificarsi di un evento fortuito.
I rischi compresi in un ramo non possono essere
classificati in un altro ramo, salvo nei casi contemplati
al punto C).".
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