- Oggetto:
modifiche alla legge quadro sui LL.PP.
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- Nota relativa alle modifiche introdotte alla
legge quadro sui lavori pubblici della legge 1/8/2002 n. 166.
- La presente nota riguarda esclusivamente gli
appalti di opere pubbliche regolati dalla legge Merloni.
- Numerose sono le modifiche introdotte dalla
legge n. 166 ( in vigore dal 18 agosto ), anche se vi è un unico
mutamento che interessa il ramo cauzioni, riguardante la polizza
definitiva, che avrà riflessi molto importanti sulle attività delle
compagnie.
- Riportiamo il comma 2 dell'articolo 30, così
come modificato dall'articolo 7, comma 1 lettera t, della legge n.
166:
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- 2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia
fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la
garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al
20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è
progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un
importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d’avanzamento
lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell’importo
contrattuale. Al raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di
cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50
per cento dell’ammontare garantito; successivamente si procede allo
svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell’iniziale
ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori
eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è
automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola
condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte
dell’appaltatore o del concessionario, degli stati d’avanzamento
lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica,
attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro
eseguito. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale
importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Le
disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche ai
contratti in corso. La mancata costituzione della garanzia di cui al
primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione
della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che
aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella
graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto
adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio. (comma così modificato
dall'articolo 7, comma 1, lettera t), della legge 1/8/2002 n.166)
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- Questo articolo è conosciuto in questa forma da
diversi mesi e da sempre tutti gli operatori interessati, compresa la
stampa di settore, avevano foca aizzato l'attenzione sulla riduzione
delle polizze definitive in corso d'opera. È di questi giorni invece
l'emergere di una problematica assai più rilevante, che potrebbe
coinvolgere pesantemente le imprese e gli assicuratori.
- Infatti, il comma 2 recita " le disposizioni di
cui ai precedenti periodi si applicano anche ai contratti in corso ".
- Alcune amministrazioni, sulla base di questa
disposizione, stanno rivedendo contratti stipulati prima
dell'introduzione della legge n. 166, richiedendo aumenti di massimale
sulle polizze già emesse, in funzione delle nuove soglie di aumento:
infatti, mentre in precedenza l'aumento del massimale era richiesto
quando il ribasso superava il 20% sul prezzo a base d'asta, ora scatta
dal 10% e raddoppia dal 20%.
- Prendiamo il caso di un'impresa che si è
aggiudicata l'appalto con un ribasso del 25% ed è stata rimessa una
definitiva pari al 15% del prezzo di aggiudicazione.
- Si tratta ovviamente di una modifica che può
creare problemi alle imprese, a livello di costi di assicurazione non
preventivati in sede di gara e, più in generale, a livello di
ottenimento di garanzie che possono anche a raddoppiare nel massimale.
- È stato chiesto un parere legale, in merito
alla retroattività delle norme di legge, e si è in attesa del
pronunciamento da parte del ministero dei LL.PP. e dell'Autorità di
Vigilanza
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