Oggetto: modifiche alla legge quadro sui LL.PP.
 
Nota relativa alle modifiche introdotte alla legge quadro sui lavori pubblici della legge 1/8/2002 n. 166.
La presente nota riguarda esclusivamente gli appalti di opere pubbliche regolati dalla legge Merloni.
Numerose sono le modifiche introdotte dalla legge n. 166 ( in vigore dal 18 agosto ), anche se vi è un unico mutamento che interessa il ramo cauzioni, riguardante la polizza definitiva, che avrà riflessi molto importanti sulle attività delle compagnie.
Riportiamo il comma 2 dell'articolo 30, così come modificato dall'articolo 7, comma 1 lettera t, della legge n. 166:
 
2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d’avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell’importo contrattuale. Al raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell’ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell’iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati d’avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche ai contratti in corso. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. (comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera t), della legge 1/8/2002 n.166)
 
 
Questo articolo è conosciuto in questa forma da diversi mesi e da sempre tutti gli operatori interessati, compresa la stampa di settore, avevano foca aizzato l'attenzione sulla riduzione delle polizze definitive in corso d'opera. È di questi giorni invece l'emergere di una problematica assai più rilevante, che potrebbe coinvolgere pesantemente le imprese e gli assicuratori.
Infatti, il comma 2 recita " le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche ai contratti in corso ".
Alcune amministrazioni, sulla base di questa disposizione, stanno rivedendo contratti stipulati prima dell'introduzione della legge n. 166, richiedendo aumenti di massimale sulle polizze già emesse, in funzione delle nuove soglie di aumento: infatti, mentre in precedenza l'aumento del massimale era richiesto quando il ribasso superava il 20% sul prezzo a base d'asta, ora scatta dal 10% e raddoppia dal 20%.
Prendiamo il caso di un'impresa che si è aggiudicata l'appalto con un ribasso del 25% ed è stata rimessa una definitiva pari al 15% del prezzo di aggiudicazione.
Si tratta ovviamente di una modifica che può creare problemi alle imprese, a livello di costi di assicurazione non preventivati in sede di gara e, più in generale, a livello di ottenimento di garanzie che possono anche a raddoppiare nel massimale.
È stato chiesto un parere legale, in merito alla retroattività delle norme di legge, e si è in attesa del pronunciamento da parte del ministero dei LL.PP. e dell'Autorità di Vigilanza