- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 marzo 2006, n.153
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- Modifiche agli articoli 248, 249, 250,
251, 252 nonche' agli allegati al titolo III del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di
attuazione del codice della strada).
- (GU n. 89 del 15-4-2006)
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- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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- Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 97 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003, n. 214;
Visti gli articoli da 248 a 252 e gli allegati al
titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza dell'8 marzo 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti;
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- E m a n a
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- il seguente regolamento:
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- Art. 1.
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- Modifiche all'articolo 248 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495
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- 1. L'articolo 248 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e
successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 248 (Targa per ciclomotori). - 1. La targa di
cui all'articolo 97 del codice ha le caratteristiche
di cui all'articolo 250 ed e' contraddistinta da un
codice alfanumerico.
2. Non puo' essere prodotta ed utilizzata una targa
che rechi un codice alfanumerico gia' assegnato ad
altra targa.
3. La targa e' strettamente legata al titolare, che
la applica solo al veicolo identificato nel
certificato di circolazione di cui risulta
intestatario. Chi risulta intestatario di piu'
veicoli deve conseguentemente munirsi di un
corrispondente numero di certificati di circolazione
e di targhe.».
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- Art. 2.
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- Modifiche all'articolo 249 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495
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- 1. L'articolo 249 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e
successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 249 (Utilizzazione della targa in caso di
trasferimento di proprieta' dei ciclomotori). - 1.
In caso di trasferimento di proprieta', o di
costituzione di usufrutto o di locazione con
facolta' di acquisto del ciclomotore, o di patto di
riservato dominio del ciclomotore, la targa rimane
in possesso del titolare che puo' riutilizzarla per
una successiva richiesta di certificato di
circolazione dopo averne dato comunicazione ai
soggetti di cui al comma 2 per l'aggiornamento
dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui
all'articolo 225 del codice. L'annotazione
nell'Archivio nazionale dei veicoli dei dati
relativi alla proprieta' non muta la natura
giuridica di bene mobile non registrato del
ciclomotore ed e' effettuata, ai fini di sola
notizia, per l'individuazione del responsabile della
circolazione.
2. Il titolare che non intenda riutilizzare la targa
assegnatagli provvede alla sua distruzione e ne da'
comunicazione ad un ufficio motorizzazione civile
del Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero
ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251, con le
modalita' stabilite dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, ai fini
dell'aggiornamento della sezione "ciclomotori"
dell'Archivio nazionale dei veicoli.».
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- Art. 3.
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- Modifiche all'articolo 250 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495
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- 1. All'articolo 250 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Caratteristiche e modalita' di applicazione della
targa per ciclomotori»;
b) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. La targa e' composta da sei caratteri
alfanumerici, nonche' dal marchio ufficiale della
Repubblica italiana. Il fondo della targa e' bianco.
Il colore dei caratteri e del marchio ufficiale
della Repubblica italiana e' nero. I caratteri
alfanumerici sono realizzati mediante imbutitura,
profonda 1,4 \pm 0,1 millimetri, su un supporto
metallico piano in lamiera di alluminio dello
spessore di 1,00 \pm 0,05 millimetri, ricoperto di
pellicola retroriflettente autoadesiva.
2. La forma e le dimensioni della targa e del
marchio sono indicati nella figura III 3; il formato
dei caratteri nella tabella III 2.»;
c) il comma 3 e' soppresso;
d) al comma 4, le parole: «dalla Direzione generale
della M.C.T.C.» sono sostituite dalle seguenti: «dal
Dipartimento per i trasporti terrestri»;
e) al comma 5, nel primo periodo, le parole: «Il
contrassegno non deve essere necessariamente
illuminato» sono sostituite dalle seguenti: «La
targa non deve essere necessariamente illuminata»;
nel secondo periodo, la parola: «Esso» e' sostituita
dalla seguente:
«Essa»;
f) il comma 6 e' soppresso;
g) al comma 7 le parole: «nei commi 2 e 3» sono
sostituite dalle seguenti: «nei commi 1 e 2».
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- Art. 4.
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- Modifiche all'articolo 251 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495
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- 1. L'articolo 251 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e
successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 251 (Affidamento delle procedure di rilascio
di targhe e certificati di circolazione). - 1. Con
provvedimento del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti - Dipartimento per i trasporti
terrestri, sono disciplinate le modalita' di
affidamento, senza oneri per lo Stato, delle
procedure di rilascio delle targhe e di rilascio ed
aggiornamento dei certificati di circolazione dei
ciclomotori, ai soggetti che esercitano attivita' di
consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264,
e successive modificazioni, abilitati al
collegamento telematico con il Centro elaborazione
dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, che
ne facciano richiesta.
2. I soggetti che esercitano attivita' di consulenza
per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui
alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive
modificazioni, abilitati al rilascio delle targhe e
dei certificati di circolazione dei ciclomotori ai
sensi del comma 1, espongono, all'esterno dei locali
dove hanno la sede, l'insegna indicata nella figura
III 3/a.
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- Art. 5.
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- Modifiche all'articolo 252 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495
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- 1. L'articolo 252 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e
successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 252 (Adempimenti dell'intestatario del
certificato di circolazione). - 1. In caso di
smarrimento, distruzione o sottrazione del
certificato di circolazione, l'intestatario dello
stesso, entro quarantotto ore, ne fa denuncia agli
organi di Polizia e chiede il duplicato ad un
ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i
trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui
all'articolo 251 che provvede a rilasciarlo
contestualmente alla domanda, con le modalita'
prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
Analogamente procede in caso di deterioramento del
certificato di circolazione, previa consegna del
documento deteriorato.
2. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione
della targa, l'intestatario del corrispondente
certificato di circolazione, entro quarantotto ore,
chiede il rilascio di un nuovo certificato e
l'emissione di una nuova targa ad un ufficio
motorizzazione civile del Dipartimento per i
trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui
all'articolo 251 che provvede a rilasciare il nuovo
certificato e la nuova targa contestualmente alla
domanda, con le modalita' prescritte dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
Analogamente procede in caso di deterioramento della
targa, previa distruzione della stessa.
3. Il centro elaborazione dati del Dipartimento per
i trasporti terrestri aggiorna telematicamente gli
archivi del Ministero dell'interno in relazione alle
operazioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Il titolare che, successivamente alla richiesta
di cui ai commi 1 e 2, rientra in possesso del
certificato di circolazione o della targa smarriti o
sottratti, provvede alla loro distruzione.
5. In caso di trasferimento di residenza delle
persone fisiche intestatarie di certificati di
circolazione, i comuni, previa obbligatoria
richiesta da parte degli interessati, devono
trasmettere all'Ufficio centrale operativo del
Dipartimento per i trasporti terrestri, per via
telematica o su supporto cartaceo, secondo la
modulistica prescritta dal Dipartimento per i
trasporti terrestri, notizia dell'avvenuto
trasferimento di residenza, nel termine di un mese
decorrente dalla data di registrazione della
variazione anagrafica. L'Ufficio centrale operativo
sopra citato provvede ad aggiornare il certificato
di circolazione trasmettendo per posta, alla nuova
residenza dell'intestatario, un tagliando di
convalida da apporre sul certificato di
circolazione.
6. Nei casi non previsti al comma 5, l'intestatario
deve chiedere, entro trenta giorni dal trasferimento
di residenza, l'aggiornamento del certificato di
circolazione ad un ufficio motorizzazione civile del
Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei
soggetti di cui all'articolo 251 che provvedono a
rilasciare contestualmente alla domanda, con le
modalita' prescritte dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, un tagliando,
recante la nuova residenza, da apporre sul
certificato di circolazione.».
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- Art. 6.
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- Modifiche agli allegati al titolo III,
figura III 3 Articolo 250 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
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- 1. All'allegato al titolo III la figura III 3
articolo 250 -
CONTRASSEGNO DI IDENTIFICAZIONE DEI CICLOMOTORI, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, e' sostituita dall'Allegato 1.
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- Art. 7.
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- Modifiche all'allegato al titolo III -
articolo 250 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
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- 1. All'allegato al titolo III la tabella III 2
articolo 250 -
CARATTERI PER I CONTRASSEGNI DEI CICLOMOTORI, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, e' sostituita dall'Allegato 2.
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- Art. 8.
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- Modifiche all'allegato al titolo III del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495
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- 1. All'allegato al titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, dopo la figura III 3 articolo 250 e' inserita
la figura III3/a articolo 251, di cui all'Allegato
3.
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- Art. 9.
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- Disposizioni transitorie
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- 1. E' fatta sempre salva la possibilita' per chi
si dichiara proprietario di un ciclomotore, gia'
immesso in circolazione anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, di
richiedere il rilascio della nuova targa e del
certificato di circolazione del ciclomotore stesso
presso un ufficio motorizzazione civile del
Dipartimento per i trasporti terrestri ovvero presso
uno dei soggetti di cui all'articolo 251 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, come modificato dal presente decreto.
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- Art. 10.
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- Entrata in vigore
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- 1. Il presente decreto entra in vigore il
novantesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 6 marzo 2006
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- CIAMPI
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- Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti
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- Visto, il Guardasigilli: Castelli
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- Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2006
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- Ufficio di controllo atti Ministeri delle
infrastrutture ed assetto del territorio, registro
n. 1, foglio n. 263
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modifiche al codice della strada con particolare riguardo alle targhe