- GAZZETTA
UFFICIALE
- 06 dicembre
2000
- MINISTERO DEI
LAVORI PUBBLICI
DECRETO
1 dicembre 2000.
Fissazione
del limite di importo degli appalti di lavori pubblici previsti
dall'art. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni
in materia
IL
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto
l'art. 30, comma 4, della legge il febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, che prevede determinazione con decreto
ministeriale del limite
di importo dei lavori al di sopra del quale l’esecutore di
Lavori pubblici è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una
polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina
parziale o totale dell’opera ed una polizza decennale per
responsabilità civile verso terzi;
Visto
l'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999,
n. 554, recante il
regolamento di attuazione della legge quadro in materia di
lavori pubblici;
Considerato
che la disciplina relativa alle polizze tipo, da definire con
decreto del Ministro dell’industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con, il Ministro dei lavori
pubblici, è stata introdotta solo in via sperimentale e
provvisoria;
Ritenuto
che in prima applicazione sia opportuno fissare un limite di
importo sufficientemente elevato, al fine di evitare possibili
distorsioni nei mercato ed aggravi di costi in particolare per
le piccole, e medie imprese e che tale limite, da indicazione
dei settori interessati e da scelte effettuate da alcuni enti
pubblici (ENEA), è stato individuato nella misura dì
L.
20.000.000.000;
Ritenuto
che l'appaltatore resta comunque responsabile nei confronti del
committente ai sensi degli articoli 1667, 1668 e 1669 del codice civile;
Decreta;
1.
Gli esecutori di lavori pubblici sono obbligati agli adempimenti
in materia assicurativa previsti all’art 30, comma 4, della
legge 11 febbraio l994, n. 109, e successive modificazioni,
qualora l'importo dei lavori sia superiore al controvalore in
euro di 10 milioni di DSP.
2.
L’importo fissato con il presente decreto sarà rideterminato
a seguito della definizione, ai sensi dell’art. 9, comma 59,.
della legge 18 novembre 1998, u. 415, degli schemi di
polizza-tipo riguardanti le diverse forme di garanzie previste
dal citato art. 30.
Roma,
1° dicembre 2000
Il
Ministro NESI
|