
CIRCOLARE N. 420/D DEL 7 NOVEMBRE 2000
Oggetto:
assicurazione obbligatoria r.c.auto.
Conservazione della classe di merito maturata dall’assicurato.
Per
valorizzare comportamenti prudenti nella guida dei veicoli, per rafforzare le
finalità di prevenzione della sinistralità e accrescere la chiarezza delle
norme contrattuali questo Istituto ritiene necessario invitare tutte le
imprese a disciplinare alcuni aspetti concernenti l’assunzione dei rischi
r.c.auto con formule tariffarie che prevedano variazioni in aumento o in
diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri.
1
Ipotesi nelle quali le imprese sono invitate a riconoscere
all’assicurato la possibilità di usufruire della classe di merito maturata
per altro veicolo di sua proprietà.
Come noto l’art. 8 L. 990/69 riconosce all’assicurato, in caso di
vendita del veicolo, il diritto di chiedere all’assicuratore che il
contratto relativo al veicolo alienato sia reso valido per altro veicolo di
sua proprietà, con conseguente conservazione della classe di merito maturata.
Al
riguardo si ritiene che possano ricomprendersi nella disciplina di cui al
citato art. 8 L. 990/69 le ipotesi, di seguito specificate, ove parimenti
ricorrono i presupposti della identità del proprietario e della unicità del
veicolo così da consentire agli assicurati di conservare la classe di merito
maturata.
Per
tener conto di tale interpretazione evolutiva della normativa vigente, più
favorevole ai consumatori, si ravvisa l’esigenza che le imprese modifichino
le condizioni di polizza con riferimento ai casi sottoindicati che, per la
loro generalità e ricorrenza, possono interessare tutta la categoria degli
assicurati del ramo r.c.auto.
1.1
Distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato.
Nei casi di documentata demolizione, distruzione o esportazione
definitiva del veicolo l’Istituto invita le imprese a prevedere la facoltà
per l’assicurato di richiedere che il contratto relativo al veicolo
distrutto, demolito o esportato sia reso valido per altro veicolo di sua
proprietà con conseguente conservazione della classe di merito maturata.
1.2
Consegna in conto vendita del veicolo assicurato.
Nel caso di documentata consegna del veicolo in conto vendita,
l’Istituto invita le imprese a prevedere la facoltà per l’assicurato di
richiedere che il contratto relativo a tale veicolo sia reso valido su altro
veicolo di sua proprietà.
Qualora l’incarico in conto vendita non dovesse andare a buon fine e
l’assicurato dovesse perciò rientrare in possesso del veicolo, le imprese
sono tenute a prevedere specifiche regole assuntive per tale rischio.
1.3
Furto del veicolo.
Le imprese sono invitate a prevedere nelle proprie condizioni
contrattuali la possibilità per l’assicurato, in caso di furto del veicolo,
di conservare su altro veicolo di sua proprietà la classe di merito maturata
, purché il nuovo contratto sia stipulato entro un termine congruo di sei
mesi/un anno dalla data del sinistro.
1.4.
Informativa agli assicurati
Le imprese e le reti distributive sono tenute a fornire agli assicurati
le informazioni più opportune in ordine alla possibilità di mantenere la
classe di merito acquisita nelle ipotesi sopra delineate.
2
Possibilità per il proprietario del veicolo assicurato che abbia
acquistato altro veicolo di mantenere la classe di merito maturata.
Vi
è infine un altro aspetto di carattere generale in ordine al quale pervengono
numerosi reclami e che risulta essere oggetto di ricorrenti quesiti: la
possibilità per il proprietario di veicolo assicurato che abbia acquistato
altro veicolo di mantenere la classe di merito maturata sul primo veicolo.
Nell’attuale
sistema tariffario con formule personalizzate in relazione al verificarsi o
meno di sinistri tutti i veicoli di
nuova immatricolazione e quelli assicurati per la prima volta dopo una voltura
al Pubblico Registro Automobilistico vengono normalmente inseriti nella classe
di ingresso, individuata generalmente per quanto riguarda la formula “bonus/malus”
nella classe intermedia, sotto il profilo del premio da pagare, tra la classe
meno elevata (la prima) e quella con premio più alto (la diciottesima).
Trattasi
di una disciplina contrattuale non essendovi, al riguardo, previsioni di legge
o regolamentari. Nel quadro di liberalizzazione tariffaria e delle condizioni
assuntive introdotto dalle direttive comunitarie di terza generazione, le
imprese possono modificare, e ciò in concreto diverse imprese hanno fatto, il
numero delle classi di merito, i coefficienti di sconto e di penalizzazione
conseguenti rispettivamente all’assenza o presenza di sinistri nel
“periodo di osservazione”, la classe di ingresso dei veicoli.
In
questo contesto liberalizzato e aperto alla concorrenza, l’Istituto ritiene
che le imprese, al fine di premiare gli assicurati che hanno dimostrato di
tenere una guida prudente, possano prevedere nelle proprie condizioni di
polizza, tenuto conto del necessario equilibrio tecnico tariffario, che il
contratto relativo ad altro nuovo veicolo di proprietà del medesimo soggetto
sia assegnato a una classe diversa e più favorevole di quella d’ingresso,
compresa la medesima classe di merito maturata sul precedente veicolo.
Le
imprese sono tenute a dare pubblicità alle modifiche apportate presso ogni
punto vendita secondo quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 260/95 in modo
che tutti gli assicurati possano prendere conoscenza delle modificazioni più
favorevoli introdotte.
Il Presidente
(Giovanni Manghetti)