
COMUNICATO
STAMPA DEL 6 DICEMBRE 2000
Stanno
pervenendo all’Istituto numerose richieste di chiarimenti e di informazioni
da parte dei consumatori relative ai contenuti della circolare Isvap n. 420 in
materia di assicurazione r.c.auto.
La
circolare stabilisce che le imprese sono tenute a riconoscere all’assicurato
nei casi di rottamazione, furto del veicolo o consegna dello stesso in conto
vendita, il mantenimento su altro veicolo di sua proprietà della classe di
merito maturata.
La
possibilità della conservazione della classe di merito discende dalla
interpretazione della norma di legge che consente, in caso di vendita del
veicolo, il mantenimento del contratto per altro veicolo di proprietà
dell’alienante. Le imprese sono tenute pertanto a corrispondere alle
richieste presentate in tal senso dall’assicurato.
La
circolare ha inoltre preso in considerazione la possibilità per le imprese di
prevedere che il contratto relativo ad altro nuovo veicolo di proprietà del
medesimo soggetto sia assegnato ad una classe più favorevole di quella di
ingresso ovvero alla medesima classe di merito maturata sul primo veicolo con
conseguenti significativi vantaggi economici per gli assicurati.
Si
tratta di una specifica espressa sollecitazione alle imprese a modificare la
loro politica assuntiva in modo da favorire i conducenti più virtuosi.
L’indicazione– non obbligatoria per le stesse imprese non avendo
l’Istituto poteri in materia tariffaria – ove accolta introdurrebbe
incentivi ad una guida più prudente. Non vi è dubbio che scelte delle
imprese coerenti con tale indicazione consentirebbero ai consumatori un
maggior ventaglio di comparazione dei prodotti offerti.
Questa
possibilità potrà essere fatta valere nei confronti delle imprese che
abbiano ritenuto di modificare le proprie regole assuntive.