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DISEGNO DI
LEGGE: S. 4339 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APERTURA E REGOLAZIONE DEI
MERCATI (APPROVATO DAL SENATO)
(7115) TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI E RINVIATO AL SENATO IN TERZA LETTURA
12 gennaio 2001
(A.C. 7115 - sezione 1)
ARTICOLO 1 DEL
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo
I REGOLAZIONE DEI MERCATI
Capo
I INTERVENTI NEL SETTORE
ASSICURATIVO
Art.
1. (Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi per i
veicoli a motore).
1. Alla legge 24 dicembre 1969, n. 990,
dopo l'articolo 12 è inserito il seguente: «Art. 12-bis - 1. Al
fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei
servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione agli utenti, è fatto
obbligo alle imprese di assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli otore di rendere pubblici i premi annuali di riferimento di cui al
comma 4, indicando altresì il periodo al quale gli stessi si riferiscono,
mediante appositi opuscoli, materiale promozionale ovvero annunci
pubblicitari. 2. È fatto obbligo alle imprese di assicurazione di
rendere visibili agli utenti, nei punti di vendita e nell'ambito dei
sistemi informativi telematici, le tariffe e le condizioni concernenti le
polizze assicurative relative ad autoveicoli, motocicli, ciclomotori,
autocarri e natanti soggetti alla presente legge ed evidenziare, anche sui
preventivi, eventuali rivalse od esclusioni di garanzia previste
contrattualmente nei confronti del proprietario o del conducente, per
sinistri occorsi o causati in occasione di guida del veicolo assicurato da
parte di persona diversa dal proprietario o da persona designata
contrattualmente alla guida, dalla <<tariffa di riferimento>>
usata. 3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del
decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2000, n. 137, la disdetta dei contratti ai sensi della
presente legge deve essere inviata a mezzo fax o raccomandata almeno
trenta giorni prima della data di scadenza indicata in polizza. 4. Sono
definiti «premi annuali di riferimento» quelli relativi a polizze di
assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, comprensivi degli oneri fiscali e
parafiscali, riguardanti: a) persona fisica di sesso maschile di
18 anni di età, che si assicura per la prima volta con la formula
tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo
previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici
di cilindrata, con alimentazione a benzina; b) persona fisica di
sesso maschile di 28 anni di età, con 8 anni di guida senza sinistri, che
si assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale
pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di
1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a
benzina; c) persona fisica di sesso maschile di 35 anni di età,
con 10 anni di guida senza sinistri, che si assicura con la formula
tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto
dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di
cilindrata, con alimentazione a benzina; d) persona fisica di
sesso maschile di 40 anni di età che si assicura con la formula tariffaria
bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge
vigente nella classe cui corrisponde il massimo sconto per
un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione
a benzina; e) persona fisica di sesso maschile di 21 anni di
età, con 2 anni di guida con un sinistro, che si assicura con la formula
tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto
dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di
cilindrata, con alimentazione a benzina; f) persona fisica di
sesso maschile di 45 anni di età che si assicura con la formula tariffaria
bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla
legge vigente nella classe cui corrisponde il massimo del malus per
un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione
a benzina; g) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di età
che si assicura per la prima volta con la formula tariffaria
bonus-malus e con un massimale pari a quello minimo previsto dalla
legge vigente per un ciclomotore di 50 centimetri cubici di
cilindrata; h) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in
conto terzi che si assicurano per la prima volta con la formula tariffaria
pejus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge
vigente per un veicolo con massa totale a pieno carico di 18
tonnellate; i) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in
conto terzi che si assicurano per la prima volta con la formula tariffaria
pejus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge
vigente per un veicolo con massa totale a pieno carico di 44
tonnellate. 5. Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare
all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo (ISVAP), al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
(CNCU) istituito dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, e alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio,
i premi annuali di riferimento offerti agli utenti all'inizio di ogni
semestre. 6. Le comunicazioni di cui al comma 5 devono essere
effettuate entro il 31 ottobre, per il semestre gennaio-giugno dell'anno
successivo, ed entro il 30 aprile, per il semestre luglio-dicembre
dell'anno in corso. 7. Le eventuali variazioni dei premi di riferimento
sono comunicate dalle imprese di assicurazione almeno sessanta giorni
prima della loro applicazione. 8. I premi da comunicare sono quelli di
cui al comma 4, applicati dall'impresa in ogni singola
provincia.
2. Le
imprese di assicurazione danno attuazione alle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n.
990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3.
Nel primo anno di vigenza della presente legge, le comunicazioni di cui al
comma 5 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono effettuate nel periodo
compreso tra il 1o e il 10 aprile per il successivo semestre
luglio-dicembre e nel periodo compreso tra il 1o e il 10
ottobre per il successivo semestre gennaio-giugno.
4. Il
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di
cui al comma 9 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969,
n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art.
2. (Funzioni di vigilanza
dell'ISVAP).
1. Le funzioni di
vigilanza assegnate all'ISVAP dall'articolo 4 della legge 12 agosto 1982,
n. 576, e successive modificazioni, sono estese, senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato, alle disposizioni contenute
nell'articolo l nonché nel presente articolo. 2. Il ritardo,
l'erroneità o l'incompletezza nell'adempimento degli obblighi di cui ai
commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 12-bis della legge 24
dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente
legge, comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa da cinque a
venti milioni di lire. In caso di omissione o ritardo superiore a sessanta
giorni, la sanzione è raddoppiata. La violazione della disposizione di cui
all'articolo 12-quater, comma 3, della citata legge n. 990 del
1969, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre
milioni a lire nove milioni in relazione a ciascun illecito, ferme
restando le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo
12-quater. 3. Al fine della diffusione di un'adeguata
informazione agli utenti e della realizzazione di un sistema di
monitoraggio permanente sui premi relativi all'assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore, il CNCU è autorizzato a stipulare apposita convenzione con
l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e a cofinanziare, secondo
modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, programmi di informazione e orientamento
rivolti agli utenti dei servizi assicurativi promossi dalle associazioni
dei consumatori e degli utenti, a valere sulle disponibilità finanziarie
assegnate al CNCU stesso dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, e senza nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 4. All'articolo 2, comma
5-quater, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al terzo periodo, le parole: «con
cadenza trimestrale» sono soppresse; b) Il quarto periodo è
soppresso.
5. All'articolo 2 del decreto-legge 28
marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 maggio
2000, n. 137, dopo il comma 5-quater, è inserito il
seguente: «5-quater 1. Le procedure e le modalità di
funzionamento della banca dati di cui al comma 5-quater sono
definite con provvedimento dell'ISVAP da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale. Con lo stesso provvedimento sono stabilite le modalità di
accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi
giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di
prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle
assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per l'accesso
alle informazioni da parte delle compagnie di assicurazione. Il
trattamento e la comunicazione ai soggetti indicati dei dati personali di
cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono consentiti per lo
svolgimento delle funzioni previste nel presente comma».
Art.
3. (Norme per il diritto di accesso agli atti delle imprese di
assicurazione).
1. Alla legge 24 dicembre
1969, n. 990, dopo l'articolo 12-bis, introdotto dall'articolo 1,
comma 1, della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 12-ter - 1.
Le imprese di assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti sono tenute a garantire, a coloro che
stipulino con esse contratti di assicurazione riguardanti tale ramo,
nonché ai danneggiati, il diritto di accesso agli atti a conclusione dei
procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li
riguardano. Al danneggiato o all'assicurato non sono opponibili gli
accordi associativi stipulati tra imprese di assicurazione. 2. Al fine
di cui al comma 1 ciascuna impresa di assicurazione deve garantire
all'assicurato nonché al danneggiato l'accesso agli atti di cui al
medesimo comma 1. Se entro sessanta giorni dalla richiesta l'assicurato o
il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti
richiesti, egli può rivolgersi all'ISVAP al fine di veder garantito il
proprio diritto. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato adotta, con proprio decreto, le disposizioni attuative
del presente articolo». 2. Il decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di cui al comma 3 dell'articolo 12-ter
della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge
Art.
4. (Tutela del contraente l'assicurazione obbligatoria per la
circolazione dei veicoli).
1. Alla legge 24 dicembre
1969, n. 990, dopo l'articolo 12-ter, introdotto dall'articolo 3,
comma 1, della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 12-quater -
1. Il rifiuto o l'elusione da parte delle imprese assicuratrici
dell'obbligo di accettare le proposte presentate dagli assicurandi ai
sensi dell'articolo 11 per l'assicurazione obbligatoria per i rischi
derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono
soggetti ad una sanzione pecuniaria da lire 3 milioni a lire 9 milioni, in
relazione a ciascun illecito. 2. È fatta salva la facoltà di revoca
dell'autorizzazione all'esercizio del ramo responsabilità civile per la
circolazione dei veicoli in caso di reiterato e sistematico rifiuto od
elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 16. 3.
L'assicuratore non può subordinare la stipula di una polizza RC auto alla
stipula di ulteriori contratti assicurativi».
Art.
5. (Modifiche al decreto-legge n. 857 del 1976, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977).
1. I commi primo, secondo
e terzo dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, sono
sostituiti dai seguenti: «Per i sinistri con soli danni a cose la
richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate
nell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive
modificazioni, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di
cui all'articolo 5 del presente decreto-legge e recare l'indicazione del
luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili
per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta
giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'assicuratore formula al
danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica i motivi
per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è
ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai
conducenti coinvolti nel sinistro. L'obbligo di proporre al danneggiato
congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i
motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i
sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta
di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi
diritto con le modalità indicate al primo comma. La richiesta deve
contenere la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il
sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della
valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età,
all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni
subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o
senza postumi permanenti o, in caso di decesso, dal certificato di morte.
L'assicuratore è tenuto a provvedere all'adempimento del predetto obbligo
entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione. Il
danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla
valutazione del danno alla persona da parte
dell'impresa. L'assicuratore è tenuto al rispetto dei diversi termini
stabiliti dai commi primo e secondo anche in caso di sinistro che abbia
determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso. In
caso di richiesta incompleta, l'assicuratore, ove non possa per tale
incompletezza formulare congrua offerta di risarcimento, richiede al
danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie
integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi primo e secondo
decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti
integrativi». 2. Il risarcimento dei danni alla persona di lieve
entità, derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,
definito secondo i parametri di cui alle lettere a), b), e
c), derivanti da fatto illecito avvenuto dopo la data di entrata in
vigore della presente legge, è effettuato secondo i criteri e le misure
seguenti: a) a titolo di danno biologico permanente è liquidato
per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo
crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto
percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base
all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo
coefficiente di cui all'allegato A alla presente legge. L'importo così
determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione
dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di
età. Il valore del primo punto è pari a lire un milione
duecentomila; b) a titolo di danno biologico temporaneo è
liquidato un importo di lire settantamila per ogni giorno di inabilità
assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la
liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di
inabilità riconosciuta per ciascun giorno;
3. Agli effetti di cui al
comma 2, per danno biologico si intende la lesione all'integrità
psicofisica della persona, suscettibile di accertamento
medico-legale..
3 bis .Fatto salvo
quanto previsto al comma 2, il danno biologico può essere ulteriormente
risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato. 4.
Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, si provvede alla predisposizione di una
specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese
tra 1 e 9 punti di invalidità. 5. Gli importi indicati nel comma 2,
lettere a) e b), sono aggiornati annualmente con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in misura
corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT). 6. L'ottavo comma dell'articolo 3 del
decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è sostituito dai
seguenti: «L'inosservanza da parte dell'impresa assicuratrice dei
termini prescritti dal presente articolo comporta: a) in ordine
alla omessa richiesta di integrazione della richiesta di risarcimento
incompleta la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire tre
milioni; b) in ordine alla omessa formulazione dell'offerta,
all'omessa comunicazione dei motivi della mancata offerta o all'omessa
corresponsione della somma offerta, che si protragga per oltre centoventi
giorni dal termine utile finale: 1) la sanzione da lire dieci milioni a
lire sessanta milioni, in relazione a danni a cose e lesioni guaribili
entro quaranta giorni; 2) la sanzione da lire quindici milioni a lire
duecentoquaranta milioni, in relazione a danni a persone guaribili oltre
quaranta giorni o per il caso di morte.
La comunicazione dei
motivi della mancata offerta effettuata entro centoventi giorni dalla
scadenza del termine utile comporta la sanzione da lire tre milioni a lire
nove milioni. La formulazione dell'offerta o la corresponsione della
stessa effettuate entro centoventi giorni dalla scadenza del termine
utile, comporta oltre al pagamento degli interessi, l'applicazione delle
seguenti sanzioni: a) dal 5 al 10 per cento della somma offerta
o pagata con un ritardo non superiore ai quindici giorni, con un limite
minimo di lire ottocentomila; b) dal 10 al 20 per cento della
somma offerta o pagata in ritardo, decorso ogni ulteriore periodo di
ritardo di quindici giorni, con un limite minimo di lire due milioni e un
limite massimo rispettivamente di lire cinquanta milioni per sinistri con
danni a cose e lesioni a persone guaribili entro quaranta giorni e di lire
duecento milioni per sinistri che abbiano causato il decesso ovvero
lesioni permanenti o guarite oltre i quaranta giorni dal
sinistro. Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo, ma provveda
contestualmente al pagamento della stessa, si applicano le sanzioni di cui
ai commi precedenti diminuite del 40 per cento. L'offerta e il
pagamento formulati in via transattiva o stragiudiziale, ma in ritardo
rispetto ai tempi di cui al presente articolo, sono soggette comunque alle
sanzioni di cui ai commi ottavo, nono, decimo. L'impresa che corrisponda
compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da
professionisti è tenuta ad acquisire la documentazione probatoria relativa
alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente
rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. Ove l'impresa
abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al
professionista, deve darne comunicazione al danneggiato, indicando
l'importo corrisposto».
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