| USO
DEI VIDOETERIMINALI |
| Il
2 novembre 2000 entrano in vigore le linee guida
sull'utilizzo dei videoterminali |
| Con
la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 244/2000
delle linee guida per l'uso dei terminali è stato
attuato, dopo cinque anni, quanto disposto dal comma 3
dell'art. 56 del d.lgs 626/94. |
| Vale
la pena di ricordare che la sicurezza del lavoro
relativamente i videoterminali è disciplinata dal
titolo sesto del d.lgs 626/94 il quale prevede
l'obbligo, a carico del datore di lavoro, di
effettuare una valutazione dei rischi con particolare
riguardo a quelli per la vista e per gli occhi; ai
problemi legati alla postura ed all'affaticamento
fisico e mentale; alle condizioni ergonomiche e di
igiene ambientale. Una serie di caratteristiche che
l'attrezzatura e l'ambiente di lavoro devono possedere
sono fornite dall'allegato VII (prescrizioni
minime) del d.lgs 626/94. |
| Le
linee guida emanate il 2 ottobre integrano le
prescrizioni esistenti e hanno lo scopo di fornire le
indicazioni fondamentali per lo svolgimento
dell'attività ai videoterminali al fine di prevenire
i disturbi e le malattie che la specificità del
lavoro potrebbe comportare. Il documento elenca una
serie di prescrizioni a carico del datore di lavoro e
di norme comportamentali che il lavoratore è tenuto
ad adottare. |
| Nella
parte introduttiva viene chiarito che tutti gli studi
e le indagini epidemiologiche sinora svolti portano ad
escludere, per i videoterminali, rischi specifici
derivanti da radiazioni, ionizzanti e non ionizzanti,
sia a carico dell'operatore sia della prole. Per i
campi elettromagnetici la marcatura CE sui
videoterminali comporta un livello al di sotto dei
limiti raccomandati e riscontrabili nei comuni
ambienti di vita dove vengono utilizzate
apparecchiature elettriche e televisive. |
| Particolare
attenzione viene riservata alle lavoratrici gestanti
in quanto variazioni posturali legate alla gravidanza
potrebbe favorire l'insorgenza di disturbi
dorso-lombari atti a giustificare la modifica
temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro ai
sensi del decreto legislativo n. 645/1996. |
| Il
punto secondo delle linee guida è dedicato alle
indicazioni sulle caratteristiche dell'arredo della
postazione dei videoterminalisti. La scrivania deve
avere una superficie sufficientemente ampia, una
profondità tale da assicurare una corretta distanza
visiva dallo schermo, il colore della superficie deve
essere chiaro, possibilmente diverso dal bianco, ed in
ogni caso non riflettente; essere stabile e di
altezza, fissa o regolabile, indicativamente fra 70 e
80 cm ed avere uno spazio idoneo per il comodo
alloggiamento e la movimentazione degli arti inferiori
e per infilarvi il sedile. |
| Il
sedile deve essere di tipo girevole, saldo contro
slittamento e rovesciamento, dotato di basamento
stabile o a cinque punti di appoggio; disporre del
piano e dello schienale regolabili; avere i bordi del
piano smussati, in materiale non troppo cedevole,
permeabile al vapore acqueo e pulibile; essere
facilmente spostabile. |
| Il
terzo punto fornisce indicazioni sugli ambienti di
lavoro per i quali occorre prevedere l'eliminazione di
eventuali problemi di rumore determinati dalle
stampanti e un corretto posizionamento della
postazione di lavoro rispetto alle fonti luminose
(lampade, finestre). |
| Il
quarto punto detta le indicazioni atte ad evitare
l'insorgenza di disturbi muscolo-scheletrici. I
lavoratori dovranno assumere una corretta postura
davanti al video con piedi appoggiati al pavimento e
schiena poggiata allo schienale della sedia nel tratto
lombare. Lo schermo deve essere posizionato in modo
che lo spigolo superiore dello schermo sia posto un pò
più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi
dell'operatore e ad una distanza dagli occhi pari a
circa 50-70 cm. La tastiera deve essere disposta
davanti allo schermo e il mouse, od eventuali altri
dispositivi di uso frequente, sullo stesso piano della
tastiera ed in modo che siano facilmente
raggiungibili. La digitazione e l'utilizzo del mouse
deve essere effettuato evitando irrigidimenti delle
dita e del polso con gli avambracci appoggiati sul
piano di lavoro. Per quanto possibile devono essere
evitate posizioni di lavoro fisse per tempi
prolungati. |
| La
quinta parte contiene le indicazioni per evitare
l'insorgenza di problemi visivi. Il posto di lavoro
deve avere una corretta illuminazione, lo schermo deve
essere orientato in modo da evitare riflessi. Chi
opera al videoterminale deve mantenere una distanza
dallo schermo di 50-70 cm., deve distogliere
periodicamente lo sguardo dal video e guardare oggetti
lontani; durante le pause è opportuno non corregga
testi scritti. Viene raccomandato, se prescritti,
l'utilizzo di eventuali mezzi di correzione della
vista. |
| Il
sesto punto fornisce le indicazioni per evitare i
disturbi da affaticamento mentale e prescrive che
l'attività ai videoterminali sia preceduta da un
adeguato periodo di formazione all'uso dei programmi e
delle procedure informatiche. |
| Dal
2 novembre 2000, dunque, i datori di lavoro, all'atto
della valutazione dei rischi e nell'attuazione delle
misure di prevenzione antinfortunistiche relative
all'uso dei videoterminali, dovranno far riferimento
alle linee guida emanate dal Ministero. Per le attività
esistenti, se necessario, dovranno integrare sia la
valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute
dei lavoratori, che l'informazione e la formazione già
effettuata agli addetti ai videoterminali con le
indicazioni contenute nelle recenti linee guida. |
| Pene
particolarmente severe sono previste dall'art. 89 del
d.lgs 626/94 (arresto o ammenda) a carico del datore
di lavoro e del dirigente per quanto di sua
competenza, che non adempiono alla valutazione dei
rischi e che non assicurano ai lavoratori un'adeguata
formazione e informazione. |
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SICUREZZA
E AMBIENTE - G. Mannozzi
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