VIDEOTERMINALI
Nuova definizione e nuovi obblighi
L'articolo 21 della legge Comunitaria 2000, approvata definitivamente dalla Camera il 21 dicembre scorso, contiene nuove modifiche al Titolo VI "Uso di attrezzature munite di videoterminale" del Decreto Legislativo 626/94.
Le modifiche riguardano la definizione del lavoratore che utilizza attrezzature munite di videoterminale e la relativa sorveglianza sanitaria.
In base alle disposizioni contenute nella legge appena approvata diventa lavoratore sottoposto alla disciplina relativa all'utilizzo dei videoterminali il lavoratore che li utilizza, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art. 54 del d.lgs 626/94.
Il nuovo parametro è molto più restrittivo di quello attualmente in vigore e comporterà un aggiornamento del piano di sorveglianza sanitaria in molte aziende. L'attuale art. 51 del d.lgs 626/94, infatti, fissa in almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le interruzioni di cui all'art. 54, per tutta la settimana, il requisito necessario per essere considerato "videoterminalista".
Altra modifica riguarda la sorveglianza sanitaria alla quale dovranno essere sottoposti i videoternimalisti.
Gli addetti ai videoterminali dovranno essere sottoposti a sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 16 del d.lgs 626/94. La sorveglianza dovrà quindi essere effettuata dal medico competente e comprende: gli accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica; gli accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Per i videoterminalisti, in aggiunta alla visita preventiva e alla relativa classificazione di idoneità con o senza prescrizione o non idoneità, che già doveva essere effettuata, dovranno osservati nuovi obblighi specifici.
La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, dovrà essere biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi. 
Il lavoratore dovrà essere sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita preventiva e periodica ne evidenzi la necessità.
Aggiornamento anche per l'articolo 58 "Adeguamento alle norme". I posti di lavoro dei lavoratori addetti ai videoterminali dovranno essere conformi alle prescrizioni minime di cui all'allegato VII del d.lgs. 626/94.

SICUREZZA E AMBIENTE - G. Mannozzi

USO DEI VIDOETERIMINALI
Il 2 novembre 2000 entrano in vigore le linee guida sull'utilizzo dei videoterminali
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 244/2000 delle linee guida per l'uso dei terminali è stato attuato, dopo cinque anni, quanto disposto dal comma 3 dell'art. 56 del d.lgs 626/94.
Vale la pena di ricordare che la sicurezza del lavoro relativamente i videoterminali è disciplinata dal titolo sesto del d.lgs 626/94 il quale prevede l'obbligo, a carico del datore di lavoro, di effettuare una valutazione dei rischi con particolare riguardo a quelli per la vista e per gli occhi; ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico e mentale; alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. Una serie di caratteristiche che l'attrezzatura e l'ambiente di lavoro devono possedere sono fornite dall'allegato VII (prescrizioni minime) del d.lgs 626/94.
Le linee guida emanate il 2 ottobre integrano le prescrizioni esistenti e hanno lo scopo di fornire le indicazioni fondamentali per lo svolgimento dell'attività ai videoterminali al fine di prevenire i disturbi e le malattie che la specificità del lavoro potrebbe comportare. Il documento elenca una serie di prescrizioni a carico del datore di lavoro e di norme comportamentali che il lavoratore è tenuto ad adottare.
Nella parte introduttiva viene chiarito che tutti gli studi e le indagini epidemiologiche sinora svolti portano ad escludere, per i videoterminali, rischi specifici derivanti da radiazioni, ionizzanti e non ionizzanti, sia a carico dell'operatore sia della prole. Per i campi elettromagnetici la marcatura CE sui videoterminali comporta un livello al di sotto dei limiti raccomandati e riscontrabili nei comuni ambienti di vita dove vengono utilizzate apparecchiature elettriche e televisive.
Particolare attenzione viene riservata alle lavoratrici gestanti in quanto variazioni posturali legate alla gravidanza potrebbe favorire l'insorgenza di disturbi dorso-lombari atti a giustificare la modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 645/1996.
Il punto secondo delle linee guida è dedicato alle indicazioni sulle caratteristiche dell'arredo della postazione dei videoterminalisti. La scrivania deve avere una superficie sufficientemente ampia, una profondità tale da assicurare una corretta distanza visiva dallo schermo, il colore della superficie deve essere chiaro, possibilmente diverso dal bianco, ed in ogni caso non riflettente; essere stabile e di altezza, fissa o regolabile, indicativamente fra 70 e 80 cm ed avere uno spazio idoneo per il comodo alloggiamento e la movimentazione degli arti inferiori e per infilarvi il sedile.
Il sedile deve essere di tipo girevole, saldo contro slittamento e rovesciamento, dotato di basamento stabile o a cinque punti di appoggio; disporre del piano e dello schienale regolabili; avere i bordi del piano smussati, in materiale non troppo cedevole, permeabile al vapore acqueo e pulibile; essere facilmente spostabile.
Il terzo punto fornisce indicazioni sugli ambienti di lavoro per i quali occorre prevedere l'eliminazione di eventuali problemi di rumore determinati dalle stampanti e un corretto posizionamento della postazione di lavoro rispetto alle fonti luminose (lampade, finestre).
Il quarto punto detta le indicazioni atte ad evitare l'insorgenza di disturbi muscolo-scheletrici. I lavoratori dovranno assumere una corretta postura davanti al video con piedi appoggiati al pavimento e schiena poggiata allo schienale della sedia nel tratto lombare. Lo schermo deve essere posizionato in modo che lo spigolo superiore dello schermo sia posto un pò più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70 cm. La tastiera deve essere disposta davanti allo schermo e il mouse, od eventuali altri dispositivi di uso frequente, sullo stesso piano della tastiera ed in modo che siano facilmente raggiungibili. La digitazione e l'utilizzo del mouse deve essere effettuato evitando irrigidimenti delle dita e del polso con gli avambracci appoggiati sul piano di lavoro. Per quanto possibile devono essere evitate posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati.
La quinta parte contiene le indicazioni per evitare l'insorgenza di problemi visivi. Il posto di lavoro deve avere una corretta illuminazione, lo schermo deve essere orientato in modo da evitare riflessi. Chi opera al videoterminale deve mantenere una distanza dallo schermo di 50-70 cm., deve distogliere periodicamente lo sguardo dal video e guardare oggetti lontani; durante le pause è opportuno non corregga testi scritti. Viene raccomandato, se prescritti, l'utilizzo di eventuali mezzi di correzione della vista.
Il sesto punto fornisce le indicazioni per evitare i disturbi da affaticamento mentale e prescrive che l'attività ai videoterminali sia preceduta da un adeguato periodo di formazione all'uso dei programmi e delle procedure informatiche.
Dal 2 novembre 2000, dunque, i datori di lavoro, all'atto della valutazione dei rischi e nell'attuazione delle misure di prevenzione antinfortunistiche relative all'uso dei videoterminali, dovranno far riferimento alle linee guida emanate dal Ministero. Per le attività esistenti, se necessario, dovranno integrare sia la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, che l'informazione e la formazione già effettuata agli addetti ai videoterminali con le indicazioni contenute nelle recenti linee guida.
Pene particolarmente severe sono previste dall'art. 89 del d.lgs 626/94 (arresto o ammenda) a carico del datore di lavoro e del dirigente per quanto di sua competenza, che non adempiono alla valutazione dei rischi e che non assicurano ai lavoratori un'adeguata formazione e informazione.

SICUREZZA E AMBIENTE - G. Mannozzi