| 31/8/2006 - DOCUMENTAZIONE
INERENTE LA BOZZA DI REGOLAMENTO
DOCUMENTI INERENTI LA BOZZA DI REGOLAMENTO ISVAP La bozza di regolamento predisposta unilateralmente dall’Isvap in attuazione del Codice delle Assicurazioni ed attualmente disponibile sul sito dell’Istituto per la pubblica consultazione, rappresenta per la nostra categoria, a parere dell’intero Esecutivo Nazionale, una fonte di enorme preoccupazione per la possibilità di continuare a svolgere in futuro con la necessaria serenità e sicurezza l’attività di agente di assicurazione. I professionisti fiduciari dello Sna ci hanno già evidenziato anch’essi i pericoli per la nostra categoria insiti nella bozza di regolamento Isvap e stanno tutt’ora approfondendo l’esame del complesso articolato, le cui norme appaiono “…. lesive dei diritti e dell’attività agenziale”. Pubblichiamo le delibere e i pareri al momento disponibili. Delibera Esecutivo Nazionale del 30 agosto 2006 L’Esecutivo Nazionale dello SNA, riunito a Milano il 30 agosto 2006, vista la gravità della posizione in cui verrebbero a trovarsi gli agenti di assicurazione italiani e i loro collaboratori qualora venissero confermate le norme regolamentari proposte dall’ISVAP in completa assenza di concertazione con le parti sociali, esprime la volontà di ferma opposizione della Categoria a norme inutilmente vessatorie e discriminanti in danno del canale distributivo agenziale mentre si propongono soluzioni di favore per le Compagnie, le Banche, la Posta e per la distribuzione meno professionalizzata, senza apportare alcun vantaggio al cliente-consumatore. L’Esecutivo Nazionale nel convincimento che il complesso delle norme regolamentari proposte manifesti nel suo insieme una sottintesa sostanziale sfiducia nei confronti di un’intera categoria di professionisti che ha invece sempre rappresentato e continua a rappresentare il valore aggiunto della professionalità nel servizio al cliente, chiede una revisione completa dell’impianto regolamentare. A tal fine delibera di intraprendere tutte le opportune azioni in tutte le sedi competenti e chiamare alla mobilitazione sindacale l’intera categoria, con iniziative, tempi e modalità che verranno a breve comunicati. Approvata all’unanimità Delibera Comitato dei Gruppi Aziendali del 29 agosto 2006 Il Comitato dei Gruppi Aziendali, riunito a Milano il 29 agosto 2006 udito l’intervento del Presidente Nazionale in merito alla bozza di Regolamento ISVAP in attuazione del Codice delle Assicurazioni, condivide le gravi preoccupazioni espresse riguardo al futuro dell’attività professionale della Categoria. Conseguentemente sollecita l’Esecutivo Nazionale ad attuare con determinazione tutte le azioni sindacali a difesa degli interessi e del ruolo della Categoria. Parere Avv. Gianluigi Malandrino Roma, 24 agosto 2006 Spettabile SNA Sindacato Nazionale Agenti Via Lanzone n.2 MILANO OGGETTO: Proposta di regolamento di attuazione ISVAP del Decreto Legislativo 2005/209 Ho esaminato la proposta ISVAP di regolamento di attuazione relativamente all’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa. Il regolamento appare particolarmente complesso ed anche in alcune parti farraginoso, al punto da far sorgere il legittimo dubbio che alcune norme, imponendo condotte altamente onerose agli intermediari, non potranno nella realtà trovare completa attuazione. L’intervento regolamentare dell’ISVAP si muove unilateralmente nella direzione di un forte irrigidimento dei vincoli e dei controlli sull’attività intermediativa, con una sistematica autopromozione dell’Istituto di Vigilanza, a presiedere qualsiasi attività relativa all’ingresso ed alla uscita dai registri professionali. In nessun passaggio del regolamento viene fatto cenno di un qualsivoglia ruolo delle organizzazioni sindacali di categoria degli agenti o dei brokers, quasi che queste ultime non esistessero. Va sottolineata al riguardo l’anomalia del sistema disciplinante l’esercizio delle professioni intermediative assicurative, rispetto alle altre professioni intellettuali, ove gli Ordini Professionali hanno sempre e storicamente assunto un ruolo fondamentale nella tenuta degli Albi, nel controllo disciplinare, nelle valutazioni, anche di carattere deontologico delle attività degli iscritti. Nel suo complesso il regolamento non appare condivisibile nelle linee guida di impostazione: infatti, anche al di là del potere regolamentare conferito dal Decreto Legislativo 209/2005, vengono introdotti vincoli alla movimentazione dei registri, all’esercizio delle attività e, addirittura, automatismi sanzionatori, a vantaggio non dei consumatori, forse in alcuni casi delle imprese preponenti, certamente in danno degli agenti. Inoltre l’irrigidimento di tutti i meccanismi di esercizio dell’attività agenziale mal si concilia con i principi di liberalizzazione introdotti sul mercato intermediativo dall’art. 8 del D.L. 223 del 4.7.2006, che vorrebbe evidentemente ampliare e facilitare l’esercizio dell’attività agenziale, quale strumento per una migliore esplicazione della concorrenza tra imprese, a vantaggio degli utenti. Anche al di là delle suesposte critiche di carattere generale, occorre poi osservare che il metodo utilizzato dall’Istituto non appare coerente ai principi di concertazione espressamente richiamati dall’art. 191 del D.L. 209/2005, né sembrano rispettati i principi di “proporzionalità per il raggiungimento del fine con il minor sacrificio per i soggetti destinatari” né “ le esigenze di competitività e di sviluppo dell’innovazione nello svolgimento delle attività dei soggetti vigilati” (art.191 D.Lvo 209/2005, lett. i nn. 2,3). Vediamo qui di seguito alcuni punti che più di altri appaiono lesivi dei diritti e dell’attività agenziale. 1) Definizione di agente. La definizione di cui all’art.2 lett. c) appare restrittiva rispetto a quella contenuta nell’art. 106 del Codice delle Assicurazioni;l’attività dell’agente, soprattutto dopo il Decreto Bersani , appare più ampia rispetto alla semplice rappresentanza in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione. In un diverso scenario futuro, al quale il Decreto Bersani sembra tendere, l’agente, almeno nei rami obbligatori, avrà facoltà sia di rappresentare una o più imprese, sia di collocare i prodotti intermediati da altri agenti o altri broker. Una definizione più attuale sembrerebbe la seguente: “Agenti: gli intermediari iscritti nel Registro, che operino presentando e promuovendo i prodotti di una o più imprese di assicurazione e/o riassicurazione, anche in assenza di uno specifico potere di rappresentanza delle stesse”. 2) Ambito di applicazione. All’art. 3 n.2 si afferma, correttamente, che costituisce attività intermediativa da esercitare tramite soggetti iscritti, anche quella accessoria ad altra attività commerciale o professionale. Non si comprende perché venga poi affermato che tale principio non si applica alle Banche, SIM, Poste e Intermediari Finanziari di cui alla Sezione D del Registro. Sempre l’art. 3 al punto 6, va ad esentare da qualsiasi controllo ed obbligo l’intermediazione assicurativa per le coperture accessorie a prodotti e servizi di diversa natura, il cui premio di polizza non superi € 500,00 (polizze viaggi, polizze incendio o furto di auto, polizze a garanzia di macchinari venduti, etc.). Va certamente valutato se una simile esenzione possa presentare livelli di impatto dannosi sul mercato assicurativo. 3) Registro degli intermediari. Ai commi 3 e 4 dell’art. 4 vengono inserite due disposizioni che non appaiono condivisibili. La prima, al punto 3, è l’esigenza di “dare evidenza degli agenti e mediatori temporaneamente non operanti”; non si riesce a comprendere come si possa definire operante o non operante un agente (che abbiamo visto, può ormai operare anche in assenza di un mandato rilasciato da una impresa) e ancor di più, come possa definirsi non operante un broker. Probabilmente solo la domanda del soggetto iscritto , di temporanea sospensione dell’attività, può farlo definire “inoperante” (come del resto avviene per gli altri professionisti iscritto agli Albi). Vedremo però che in vari passi del Regolamento l’Istituto collega la definizione di in-operante a quella, ormai inattuale, di agente senza mandato di impresa. Al punto 4 si sostiene che l’iscrizione in una sezione del registro non consente all’intermediario la contemporanea iscrizione in alcuna delle altre sezioni. Ciò non può essere accettato, in quanto l’agente ben può svolgere attività contemporanea in favore imprese ed in favore di altri intermediari; già attualmente esistono agenti plurimandatari, che, soprattutto per alcune categoria specifiche di rischi, operano quali subagenti. Inoltre è frequente il caso in cui un agente che perde il mandato si ritrovino per un periodo più o meno lungo a svolgere l’attività di subagente. In questa ipotesi non si vede la ragione per la quale egli debba perdere lo status di agente, innescando poi il farraginoso meccanismo della reiscrizione. L’agente, così come l’avvocato o il medico, una volta iscritto al registro, acquisisce uno status professionale che è garanzia di corretta operatività nei confronti degli utenti (il che costituisce la vera finalità del registro stesso); egli ha diritto di mantenere il suo status, salvo che non sia egli stesso a rinunciarvi. 4) Informazioni contenute nel Registro. Si impone sia alle persone fisiche che alle Società iscritte in sezione A, l’indicazione della denominazione dell’impresa mandataria. Non si ritiene che un simile vincolo abbia concreta utilità e sia coerente con la nuova figura dell’agente assicurativo. Inaccettabile e persino in contrasto con le disposizioni comunitarie vigenti, è la pretesa di cui al punto 2 lettera c) dell’art. 5 di indicare gli stati membri in cui si opera in libera prestazione di servizi. Ricordiamo che la libera prestazione di servizi costituisce un principio cardine di diritto comunitario, finalizzato ad agevolare il movimento all’interno della Comunità, di beni ed attività. Oltrechè inattuabile sul piano pratico, la preventiva indicazione di uno stato membro in cui si intenda intermediare occasionalmente uno o due contratti assicurativi, appare in contrasto con la disciplina comunitaria. Si segnala che tale errore di impostazione viene frequentemente ripetuto nell’ambito del regolamento, anche in relazione ad altre situazioni. 5) Commissione esaminatrice. La commissione di esame per la prova di idoneità non comprende rappresentanti sindacali, ma viene in pratica integralmente gestita dall’Isvap. 6) Formazione professionale. Vengono imposti agli agenti obblighi di formazione professionale, nei confronti del personale di agenzia operante all’esterno, che appaiono chiaramente sproporzionati ed eccessivamente onerosi (90 ore annuali, docenti specializzati e quanto altro). Tra l’altro viene svilito il ruolo dell’agente, come se egli non fosse in grado di formare personalmente i propri collaboratori. La sezione E del registro appare decisamente problematica: vi debbono in teoria essere iscritti tutti coloro che, anche solo occasionalmente, si rechino presso la clientela per conto dell’agente risultando tra l’altro oscuro il ruolo di alcuni vitali collaboratori, che spesso si limitano a consegnare documenti o esigere pagamenti. Viene imposto all’agente un ruolo di controllo e comunicazione, al quale le agenzie non sono certe preparate, oltretutto con imposizione di termini brevi e pesanti sanzioni. Addirittura la domanda di iscrizione alla sezione E va presentata dall’intermediario che si avvale del collaboratore e non dal collaboratore stesso (art.24), 7) Cancellazione dal registro. Non si comprende il motivo per cui il mancato esercizio dell’attività “senza giustificato motivo per oltre tre anni” debba comportare la cancellazione dall’albo. Quanto meno dovrebbe trattarsi un termine ben più ampio, ferme le perplessità su cosa debba intendersi per mancato esercizio delle attività. 8) Passaggio da una sezione all’altra del Registro. Il problema che si pone è quello già segnalato, del passaggio dalla sezione A alla sezione E. Appare logico ritenere che l’agente iscritto in sezione A possa svolgere tutte le attività di cui alla sezione E, senza bisogno di alcun passaggio e “ri-passaggio successivo”. 9) Attività in libera prestazione di servizio. Negli articoli da 31 a 34 si penalizza in modo inaccettabile l’attività LPS, che invece per definizione deve essere liberamente consentita. 10) Esercizio dell’attività di intermediazione. Andrebbe certamente eliminato, nell’articolo 35.1 quanto previsto in ordine all’obbligo dell’intermediario di attenersi alle regolare imposte dalla compagnia preponente; parimenti andrebbero eliminati gli obblighi di comunicazione, onerosissimi stabiliti dall’art. 36, che così come formulati, impongono agli agenti di dedicare parte considerevole della propria attività ad inviare all’ISVAP valanghe di comunicazioni, spesso inutili. Appare poi sproporzionato l’obbligo per i collaboratori dell’agente di sottoporsi annualmente a 30 ore di corso di formazione (l’attività di produttore di agenzia diviene, nel regolamento, più complessa di quella dell’agente o del broker!). Eccessivamente oneroso appare anche il controllo rispetto ai collaboratori all’interno dell’agenzia (art.42), oltretutto limitando ingiustamente il ruolo e la libera facoltà di scelta dell’agente, in ordine ai propri collaboratori. 11) Multilevel. Dopo aver intrapreso la strada del divieto, o comunque del controllo stringente sull’attività di multilevel l’Istituto riapre la porta a questa tecnica di vendita, naturalmente ribadendo vincoli e limiti di esercizio. Certamente non era il regolamento la sede per la disciplina del multilevel; visto tuttavia che l’Istituto ha dedicato spazio all’argomento, sembrerebbe opportuna una presa di posizione, in un senso o nell’altro da parte degli agenti. 12) Regole di comportamento. Non è accettabile in linea di principio quanto imposto dall’art. 47 n. 1 lettera b), e cioè che gli agenti debbano per legge attenersi alle istruzioni – magari illegittime o comunque discutibili nell’ambito di una normale dialettica contrattuale – impartite dalle imprese. In ogni caso poi l’acquisizione di dati e notizie dagli assicurati deve certamente avvenire nel rispetto delle vigenti regole della privacy. Contrario a norme di legge in materia di emissione e validità della moneta corrente quale mezzo di pagamento, è il divieto di ricevere in denaro pagamenti superiori a € 500,00 e addirittura il divieto assoluto di pagamenti in contanti nel ramo Vita. 13) Conflitto di interessi e informativa precontrattuale. Oscure appaiono le disposizioni relative al possibile conflitto di interessi dell’agente; certamente gravose inutili e frutto di evidentissima disistima nei confronti della categoria, risultano poi le disposizioni che incombono all’agente di consegnare una informativa “su se stesso” al potenziale cliente. In questo modo non credo si riesca a lavorare. 13) Separazione patrimoniale. L’art. 117 del Codice, non prevedeva interventi regolamentari dell’ISVAP che invece ha illegittimamente inserito l’obbligo per i plurimandatari di aprire un conto separato per ogni impresa, andando in tal modo, forse inconsapevolmente, a creare un limite gravissimo all’operatività concreta del Decreto Bersani, che trasforma tutti gli agenti in plurimandatari nel ramo RCA. . 14) Conservazione della documentazione. La disposizione impone onerosissime attività agli agenti, addirittura tenuti a conservare copie delle polizze per cinque anni, anche dopo la cessazione dell’incarico agenziale, in aperto contrasto all’art. 23 dell’Accordo Nazionale. Per non parlare poi della documentazione relativa ai propri collaboratori, alla loro formazione professionale e quanto altro. 15) Violazioni e sanzioni disciplinari. Una elencazione analitica delle violazioni, imporrebbe la radiazione dell’agente anche solo per fatti occasionali, saltuari, incolpevoli o marginali. Tutto l’art. 62 è da respingere in blocco restando valido soltanto quanto stabilito al punto 1 di tale disposizione. 16) Disciplina transitoria. I termini fissati per la presentazione di documenti e soprattutto per le polizze RC, e per l’iscrizione nella sezione E del Registro dei collaboratori, appaiono talmente brevi da risultare evidentemente inattuabili. Tutta la disciplina transitoria risente per il resto delle problematiche evidenziate in precedenza. In conclusione e salvo un miglior approfondimento si ritiene che il Regolamento vada integralmente rielaborato, tenendo presente i principi fondamentali di concorrenza, libertà di iniziativa, professionalità della categoria, facilitazione della operatività concreta, semplificazione dei meccanismi burocratici e dei vincoli di esercizio. Resto a Vostra disposizione per l’approfondimento dei temi qui esaminati. Cordiali saluti (Avv. Gianluigi Malandrino) |